Il gioco dell’oca sui contratti di lavoro a tempo determinato

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Mentre giocherello con la penna tra le dita, sono attratto dal glicine che intravedo dalla mia finestra. Sembra piuttosto confuso, considerato che dopo una fantastica prima fioritura primaverile, ora si ritrova di nuovo in balia di pioggia e vento, in piena crisi esistenziale a causa di una stagione incerta e ingannevole.

La simpatia che provo verso l’ardito rampicante cresce maggiormente considerando che, come il glicine, anch’io avevo sperato non tanto nel miglioramento delle temperature, ma nelle novità del Decreto lavoro approvato il 1° maggio. Devo capire, però, se le mie aspettative sono destinate a essere ulteriormente deluse come quelle della pianta in attesa di un tiepido raggio di sole.  

Quello che desta subito il mio interesse è la “nuova” disciplina sui contratti a termine che, come è ben noto a chi si occupa di diritto del lavoro, sono un argomento da sempre foriero di dibattiti tanto politici quanto giuridici.  

La scelta è stata quella di renderne “più” elastico l’utilizzo.  

Le ultime riforme legislative avevano sostanzialmente reso inutilizzabile tale strumento oltre il 12° mese di durata, considerato che era possibile stipulare contratti a termine oltre tale limite (e sino al 24°) solo in presenza di stringenti condizioni, quali, ad esempio, la sussistenza di “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività” oppure di “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.  

Ora, senza andare troppo nel dettaglio, alla luce di una così rigida normativa, definire una causale sui contratti a termine che potesse ritenersi corretta e genuina era difficile tanto quanto è stato complicato per Ercole affrontare l’ultima e più ardua sua fatica: portare vivo Cerbero dagli Inferi a Micene per poi riportarlo ad Ade (che aveva preteso la restituzione del fido cane a tre teste).  

Nella sostanza, visto che di “Ercoli” non ce ne sono molti, i datori di lavoro che si sono avventurati nella sperimentazione delle causali del contratto a termine sono stati davvero pochi, considerato che il rischio era quello della conversione del rapporto a tempo indeterminato.  

L’intervento normativo era quindi certamente auspicabile. Ma, un po’ come in questa capricciosa primavera, mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, quando, da studente, studiavo per la prima volta un affascinante testo di diritto del lavoro, in cui si faceva riferimento alle generiche “esigenze tecnico, organizzative e produttive” datoriali proprio per motivare l’apposizione di un termine a un contratto di lavoro.   

Nell’ultimissima versione appena approvata, tale “causalone” è subordinato (e temporalmente limitato sino al 30 aprile 2024) all’assenza di una disciplina specifica prevista dai contratti collettivi, sottoscritti da sindacati comparativamente più rappresentativi, che possono definire “a monte” le ragioni giustificatrici dell’apposizione di un termine a un rapporto di lavoro.  

In realtà anche questa non è una novità, nel senso che era stata già prevista (seppur in modo non strutturale) da precedenti interventi legislativi.  

Diciamo, quindi, che in questo lancio di dati, si è scelto di provare ad andare avanti in uno strano gioco dell’oca del diritto del lavoro, tornando indietro o, comunque, adottando soluzioni che non sono certo particolarmente innovative.  

D’altronde il primo sostenitore della versione “moderna” del gioco dell’oca è stato Filippo de’ Medici, figlio di Francesco, che ne ha sempre esaltato il simbolismo (il pozzo, la prigione, il labirinto…) per dimostrare che i percorsi della vita sono sempre scanditi dal machiavellico Fato e da numerosi pericoli.  

I rischi per i “nuovi” contratti a tempo determinato che saranno sottoscritti in ragione di “esigenze tecnico, organizzative e produttive” (e in assenza di una previsione contrattuale collettiva specifica) sono i medesimi già visti nel passato e, cioè, l’acuirsi di un contenzioso giudiziale sulla legittimità di tali motivazioni, spesso utilizzate in modo piuttosto sportivo da aziende poco prudenti.  

Filippo de’ Medici vedeva questo azzardo come la casella 58, lo “scheletro”, in cui pagavi la posta e ricominciavi daccapo (la posta, in questo caso, sarebbe la conversione del rapporto a tempo indeterminato). Ma la lezione che dobbiamo trarre dalla “vecchia” disciplina sui contratti a termine (che ricorda un po’ la nuova) è proprio quella che non bisogna abusare di tale strumento. Perché alla casella d’arrivo (la 63) bisogna arrivarci con un lancio di dadi esatto (e non eccessivo), altrimenti giunti in fondo si retrocede dei punti in eccesso.  

Picture of Sergio Alberto Codella
Sergio Alberto Codella
Avvocato da sempre interessato al diritto del lavoro, della previdenza sociale e sindacale. Da circa vent’anni svolge attività di natura giudiziale e consulenziale in favore di società e manager. É segretario generale della AIDR Associazione Italian Digital Revolution.
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Sergio Alberto Codella
Avvocato da sempre interessato al diritto del lavoro, della previdenza sociale e sindacale. Da circa vent’anni svolge attività di natura giudiziale e consulenziale in favore di società e manager. É segretario generale della AIDR Associazione Italian Digital Revolution.
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