Protocollo nazionale Smart Working: le nuove linee guida

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In data 7 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti sociali hanno sottoscritto il Protocollo nazionale Smart Working: l’accordo sulle nuove direttive per quanto riguarda l’applicazione dello Smart Working.

L’obiettivo del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” è quello di definire le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva (nazionale, aziendale e territoriale) sul lavoro agile nel settore privato.

Le aziende che vorranno mantenere lo Smart Working anche una volta terminata l’emergenza sanitaria, dovranno quindi attenersi a quanto indicato nel Protocollo nazionale Smart Working.

“[…]Abbiamo voluto raggiungere un accordo con tutte le parti sociali, che disciplinasse i nuovi problemi che questa modalità organizzativa del lavoro pone.” ha scritto su Facebook il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando.

Protocollo Nazionale Smart Working: quali sono le direttive

Così come definito nell’art. 1 del Protocollo nazionale Smart Working, l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale.

L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva dal punto di vista disciplinare.

L’avvio dello Smart Working, riporta il Protocollo nell’art. 2, richiede la stipula di un accordo individuale – come indicato negli artt. 19 e 21 della Legge 81/2017 – e deve adeguarsi ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque in linea con quanto definito dallo stesso Protocollo.

L’accordo deve indicare:

  • durata: a tempo determinato o indeterminato;
  • alternanza tra periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • eventuali luoghi esclusi per lo svolgimento delle prestazioni lavorative al di fuori dei locali aziendali;
  • strumenti di lavoro;
  • tempi di riposo;
  • forme e modalità di controllo delle prestazioni di lavoro al di fuori dei locali aziendali;
  • forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • eventuali attività formative necessarie allo svolgimento dello Smart Working.

In presenza di un giustificato motivo, sia l’azienda che lo smart worker hanno la facoltà di recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Qui di seguito approfondiamo alcuni dei punti affrontati nel Protocollo nazionale Smart Working, che fanno maggiore chiarezza su argomenti di significativa importanza per quanto riguarda il lavoro agile.

Diritto alla disconnessione e lavoro straordinario

La giornata lavorativa svolta in modalità agile è caratterizzata dall’assenza di un orario preciso di lavoro e dallo svolgimento in autonomia della prestazione lavorativa. Per questi motivi, l’attività lavorativa può essere divisa fasce orarie ma deve comunque prevedere una fascia di disconnessione.

A meno che non vi sia una esplicita previsione nel contratto collettivo, durante le giornate di lavoro in Smart Working non possono essere né previste né autorizzate prestazioni di lavoro straordinarie.

In caso di malattia, infortunio, permesso e ferie, lo smart worker può disattivare i propri dispositivi di connessione e, anche in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è obbligato a prenderle in carico prima della ripresa dell’attività lavorativa.

Strumenti di lavoro dello smart worker

Il datore di lavoro, chiarisce il Protocollo nazionale Smart Working, deve fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile.

Nel caso in cui sussistano accordi diversi, il lavoratore può utilizzare la propria strumentazione tecnologica e informatica. In questo caso possono essere concordate eventuali forme di indennizzo per le spese sostenute.

In caso di furto, guasto o smarrimento delle attrezzature e in ogni altro caso che renda impossibile lo svolgimento dell’attività, lo smart worker è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile.

Qualora venisse accertato un comportamento negligente del lavoratore, questo dovrà rispondere dei danni alle attrezzature.

Salute e sicurezza in Smart Working

La disciplina di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro rimane, anche per gli smart worker, il d.lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza dello smart worker e fornire allo stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’informativa che individua i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile.

Infortuni e malattie professionali

Lo smart worker ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. L’azienda deve garantire la copertura assicurativa INAIL anche ai lavoratori agili.

Parità di trattamento e pari opportunità anche in Smart Working

Come stabilito dalla Legge 81/2017, anche il Protocollo nazionale precisa che lo svolgimento delle prestazioni agili non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere come il livello, la mansione, l’inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore.

Lo smart worker ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo applicato al lavoratore che svolge le medesime mansioni in modalità ordinaria. Questo vale anche per i premi di risultato, iniziative formative, forme di welfare aziendale e benefit.

Protocollo nazionale Smart Working e inclusione

Le parti sociali e il Ministero del Lavoro, attraverso il Protocollo Nazionale Smart Working, si sono inoltre impegnate a facilitare l’accesso allo Smart Working per i lavoratori fragili e con disabilità e a sviluppare strumenti di welfare aziendale a supporto degli smart worker.

Al Protocollo Nazionale sullo Smart Working hanno aderito: CGIL, CISL, UIL, UGL, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confabi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Coldiretti, Confagricoltura,, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

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Demetra Dossi
Content creator, Web & Graphic designer, aiuta brand e aziende a creare la loro migliore versione di sé, sia online che offline.
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